Fideiussioni e Cauzioni
Soluzioni per garantire i tuoi obblighi contrattuali.
Informazioni sul nostro Fideiussioni e Cauzioni
Traveling should be exciting and worry-free, but sometimes unexpected events can interrupt even the best-planned trips. Our travel insurance is designed to protect you from the financial impact of those surprises, so you can focus on enjoying your journey.
Whether you’re traveling for leisure, business, or study, our coverage gives you peace of mind every step of the way. We offer comprehensive protection that includes medical expenses, trip cancellations or interruptions, lost or delayed baggage, flight delays, and personal liability. In case of an emergency, you’ll have access to 24-hour assistance no matter where you are in the world.


Professional Insurance Services
La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che
intenda partecipare ad una gara indetta per l’assegnazione di un contratto d’appalto o di
concessione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici. Ha lo scopo di garantire al Committente la
sottoscrizione del contratto d’appalto o di concessione da parte dell’Impresa risultata
aggiudicataria. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 %
dell’importo a base d’asta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 93 – Schema tipo 1.1 – D.M. n. 193 del 16
settembre 2022
L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto o di una concessione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici deve prestare una “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 103 – Schema tipo 1.2 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a condizione che venga prestata la garanzia fideiussoria in esame. La garanzia pari alla medesima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell’opera, dei servizi o della fornitura. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 93 comma 6- Schema tipo 1.4 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
L’impresa che ha sottoscritto un contratto di appalto pubblico di soli lavori, può richiedere che le
venga erogata una anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura massima del 20 % del
valore del contratto. L’erogazione è subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria di pari
importo, maggiorata degli interessi legali. La garanzia copre la restituzione dell’anticipazione non
ancora recuperata, nel caso in cui l’impresa decada dal diritto all’anticipazione stessa per ritardi nella esecuzione dei lavori per motivi a lei imputabili. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 35comma 18- Schema tipo 1.3 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
Il prodotto comprende una serie di particolari garanzie, richieste per l’adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie
di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.
I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si
trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria. D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.
La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare.
I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.
Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di “fare”. Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità
diversa dalla “semplice richiesta”, subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimostrazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.
La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M.
7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni – Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE
2454/93 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea importazione, per esercizio di
magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.
La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con
un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una
garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di
compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato
per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle
dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.
I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della
disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti
dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che compongono il gruppo stesso.
Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l’ingresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare
la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati per tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.
L’Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente. Con
Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all’Albo prevede la prestazione
di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni
di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.
Contributi pubblici rilasciati da diversi enti, questi contributi possono essere a fondo perduto o a restituzione dipendendo dell’agevolazione che viene concessa.